venerdì 19 dicembre 2008

Codice civile


Attualmente la bestemmia è considerata un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205. La versione attuale (vigente) dell'articolo 724 ("Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti") è la seguente:


« Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 [...] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. »


L'oltraggio rivolto alla Madonna o ai santi è stato ritenuto non sanzionabile in quanto questi non sono divinità: con questa motivazione infatti il 6 novembre 1996 la procura di Avezzano ha assolto un imputato al quale era stato contestato il fatto di aver “bestemmiato in pubblico il nome di Dio e della Madonna”[4]: limitatamente alla bestemmia nei confronti di Dio il reato è stato considerato estinto per prescrizione (essendo avvenuto il 12 agosto 1993), mentre per la bestemmia nei confronti della Madonna l'imputato ha ottenuto l'assoluzione in quanto "il fatto non è previsto dalla legge come reato".


(Tratto da wikipedia)

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